Art. 2.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti).

      1. Ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di limoni.
      2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1, riguardano la manutenzione ordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: potatura e

 

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piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale al terreno e alle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.